Da qualche mese mi sono accreditato come Italian Representative della Camera di Commercio Industria Italiana a Dubai ed il primo ambito con il quale le aziende italiane devono fare i conti è quello della contrattualistica con gli Emirati Arabi, che è principalmente di tre tipi:
Compravendita tra operatori commerciali
Agenzia
Distribuzione
Nel seguito indichiamo alcune peculiarità della contrattualistica e gli aspetti cui porre maggiore attenzione, senza entrare in dettagli spinti (nel caso, invito a contattarmi).
Contrattualistica con gli Emirati Arabi: compravendita di beni
Dal momento che gli UAE desiderano proporsi come Hub commerciale Regionale di riferimento, cercano di allinearsi il più possibile alla normativa del Commercio internazionale, adottando in primis gli INCOTERMS 2020 della ICC e la Lex Mercatoria (principi Unidroit, Uncitral).
Anche se gli UAE non aderiscono alla Convenzione Internazionale di Vienna del 1980 (cosiddetta CISG), questa può trovare applicazione qualora sia indicata nella contrattualistica o anche se non indicata, dal momento che l’Italia ha sottoscritto la Convenzione.
Quindi contrattualmente non ci sono avvertenze particolari, se non:
redigere il Contratto in lingua inglese o inglese + araba
accertarsi che l’acquirente abbia licenza d’importazione o si avvalga di un clearing agent
non è possibile risolvere il contratto per eccessiva onerosità, ma solo per impossibilità sopravvenuta
è difficile tutelare un marchio non registrato negli EAU
per tutelare i propri interessi locali (soprattutto per recupero crediti) è bene applicare la legge Emiratina, secondo il principio “follow the money”
Infine è consigliabile registrare i marchi (per 10 anni, rinnovabili).
Contratti di Agenzia e di Distribuzione
Essi vanno considerati insieme poiché sono disciplinati dalla medesima normativa (mentre in generale a livello internazionale la Distribuzione è un contratto atipico non normato, a differenza dell’Agenzia).
L’agente ed il distributore devono essere cittadini Emiratini se persone fisiche, o società partecipate al 100% da soci Emiratini, se persone giuridiche. I contratti vanno tradotti in arabo e registrati presso il Ministero dell’Economia locale.
E’ di estrema importanza sapere che:
di fatto vale la Legge Emiratina nei contratti di Agenzia e per tutte le Operazioni nate, formatesi ed eseguite negli UAE;
il foro competente è quello delle Corti locali; i giudici tendono a considerare inderogabile la competenza dei tribunali locali per i contratti registrati;
il mandato deve essere in esclusiva;
le imprese possono rivolgersi a un unico agente o incaricarne uno per ogni Emirato o per ogni prodotto;
il Contratto può essere a tempo determinato o indeterminato;
fino a che l’agente rimane registrato ha la facoltà, in caso di contrasti col preponente, di bloccare le merci alla frontiera;
il Contratto può essere sciolto solo per mutuo Consenso, salvo naturalmente che la controparte sia inadempiente alle norme contrattuali. In assenza di giusta causa, la conclusione o il non rinnovamento del contratto daranno diritto a una compensazione per l’agente.
Per evitare dispute, è bene indicare nei contratti i volumi di vendita minimi attesi (o il numero di clienti nuovi acquisiti), la durata del Contratto, le spese sostenute dalla controparte e l’ammontare massimo del danno risarcibile. E' consigliabile essere dettagliati.
Attenzione: è possibile virtualmente anche stipulare contratti non registrati e quindi che la controparte non sia un Emiratino, ma difficilmente qualcuno accetterà, dal momento che per tali contratti non vi sono tutele statali ma solo quelle definite dettagliatamente nel Contratto.
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